27 Maggio 2026, di Anna Fabi – PMI.it
Con la stagione dichiarativa in pieno svolgimento, milioni di contribuenti rischiano di non ricevere i rimborsi IRPEF da 730/2026 a causa di un blocco automatico legato alle cartelle esattoriali non pagate: la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) ha infatti modificato la procedura, sospendendo i pagamenti per i crediti superiori a 500 euro laddove siano iscritte somme a ruolo per oltre i 1.500 euro al medesimo titolare. Il rimborso viene congelato e, in caso di rifiuto della proposta di compensazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione, può restare bloccato fino al 31 dicembre 2027.
Quando scatta il blocco del rimborso fiscale
La procedura si attiva solo al superamento di due soglie distinte. Il rimborso deve essere superiore a 500 euro (comprensivo di interessi): questa franchigia, introdotta dal D.Lgs. 110/2024, protegge i contribuenti con crediti modesti, che ricevono il rimborso direttamente anche in presenza di cartelle. Le cartelle esattoriali devono risultare scadute da oltre 60 giorni per un importo complessivo superiore a 1.500 euro. In questo conteggio rientrano il debito originario, le sanzioni, gli interessi di mora e le spese accessorie maturate nel tempo: non solo il capitale.
Il blocco scatta anche in presenza di somme iscritte a ruolo da altri enti fiscali e previdenziali convenzionati con l’Agenzia Entrate-Riscossione tra cui, ad esempio, l’INPS. La procedura si applica a qualsiasi rimborso fiscale erogato dall’Agenzia delle Entrate e dunque non solo all’IRPEF derivante da conguagli sul modello 730: sono quindi interessate anche l’IVA e le altre imposte dirette.
Procedura di compensazione: dall’avviso al congelamento
Quando entrambe le soglie sono superate, l’iter parte automaticamente. Prima di autorizzare il pagamento, l’Agenzia delle Entrate verifica la posizione debitoria del contribuente; se emergono ruoli non saldati, segnala il caso all’Agenzia Entrate-Riscossione (AdER). L’AdER notifica al contribuente una proposta formale di compensazione volontaria tra il credito fiscale maturato e il debito iscritto a ruolo.
Per tutta la durata della procedura — fino a 60 giorni — le azioni esecutive sono sospese: nessun pignoramento né altro atto di recupero coatto può essere avviato.Il contribuente ha quindi 60 giorni per comunicare la propria decisione.
- Chi accetta la proposta vede il rimborso andare a coprire il debito: se il rimborso supera il debito, la differenza viene versata al contribuente; in caso contrario, il debito si riduce per l’importo del credito.
- Chi rifiuta — o non risponde — non perde il rimborso, ma lo vede congelato: le somme rimangono a disposizione dell’AdER fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
NB: per i rimborsi del modello 730/2026 il congelamento può durare fino al 31 dicembre 2027, periodo durante il quale possono essere utilizzate per avviare azioni esecutive.
Come sbloccare il rimborso e mettersi in regola
Il primo passo è verificare la propria situazione accedendo al Cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure al portale di Agenzia Entrate-Riscossione: in entrambi i casi è possibile consultare le cartelle attive, gli importi dovuti e lo stato di ciascun carico. Una volta individuata la propria situazione, il contribuente può valutare tre strade:
- accettare la proposta di compensazione, azzerando o riducendo il debito con il credito fiscale maturato;
- richiedere la rateizzazione del debito con AdER — chi ha già un piano di pagamento dilazionato regolarmente rispettato non subisce il blocco, perché le cartelle rateizzate in regola non attivano la procedura di compensazione;
- valutare il ricorso alle commissioni tributarie se le cartelle risultano contestabili nel merito o notificate con vizi procedurali.
Se il blocco non è ancora scattato, la strada più semplice per evitarlo è regolarizzare la propria posizione prima dell’elaborazione del rimborso: saldare le cartelle, aderire a una rateizzazione o presentare ricorso sospende l’iter della compensazione. In assenza di intervento, i tempi di rilascio del rimborso si allungano fino al limite del 31 dicembre dell’anno successivo.