Fonte: MySolution
La Cassazione – con Sentenza 1° aprile 2025, n. 8643 – ha chiarito che il datore di lavoro è obbligato al pagamento della contribuzione di malattia anche se ha già corrisposto il relativo trattamento economico.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che nell’ottica di una omogeneizzazione progressiva all’AGO delle diverse gestioni previdenziali, a decorrere dal 1° maggio 2011 anche i datori di lavoro che abbiano già corrisposto il trattamento economico di malattia, e che prima erano esonerati dall’obbligo contributivo di malattia, ora ne sono comunque tenuti con riguardo alle categorie di lavoratori cui si riferisce detta assicurazione, che comprende anche i lavoratori sportivi e i lavoratori dello spettacolo.
Corte di Cassazione, Sentenza 1° aprile 2025, n. 8643