25 Febbraio 2026, di Barbara Weisz – PMI.it
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni avviene in via automatica, senza necessità di presentare istanza al datore di lavoro. Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per l’anno in corso, confermando anche il limite di reddito di 40.000 euro percepito nel 2025 come requisito d’accesso alla misura per i dipendenti del settore privato.
Requisiti e voci incluse nella detassazione 2026
L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali applicata su un limite massimo di 1.500 euro lordi annui. Il beneficio riguarda le somme corrisposte in attuazione dei CCNL per:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno come definite dal dlgs 66/2003;
- compensi per lavoro prestato nei giorni festivi o durante il riposo settimanale, anche se non coincidente con la domenica;
- indennità di turno e altri emolumenti connessi alla turnazione previsti dalla contrattazione collettiva;
- indennità di reperibilità, qualora siano collegate alle prestazioni notturne o festive richiamate dalla norma.
Franchigia e calcolo eccedenti
Il tetto di 1.500 euro agisce come una franchigia: qualora il lavoratore percepisca indennità superiori, la tassazione del 15% resta valida per i primi 1.500 euro, mentre la quota eccedente viene assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF. In questo calcolo non confluiscono i premi di risultato e le partecipazioni agli utili, che godono dell’aliquota ridotta all’1%.
Esclusioni dalla detassazione
Il beneficio non si estende a ogni forma di lavoro supplementare. L’imposta sostitutiva è preclusa per le somme corrisposte a titolo di lavoro straordinario che non sia contestualmente festivo o notturno. Risultano esclusi dall’agevolazione:
- lavoratori del comparto turistico e termale, beneficiari del trattamento integrativo speciale del 15%;
- somme corrisposte per lavoro straordinario che non sia contestualmente notturno o festivo;
- forme di lavoro straordinario non esplicitamente previste dal CCNL;
- emolumenti che sostituiscono la retribuzione ordinaria o elementi differiti come il TFR.
L’agevolazione riguarda esclusivamente gli importi aggiuntivi collegati a istituti previsti dal CCNL, quali:
- maggiorazioni per lavoro notturno o festivo;
- indennità di turno e altri emolumenti connessi alla turnazione;
- indennità di reperibilità legate alle medesime tipologie di attività.
Lo straordinario prestato in ore diurne e feriali rimane dunque soggetto alle aliquote IRPEF ordinarie.
Adempimenti per cambio datore di lavoro e rinuncia
Nel caso in cui il sostituto d’imposta attuale sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica (CU) per i redditi 2025, il dipendente deve attestare per iscritto il reddito conseguito l’anno precedente. Tale adempimento può essere assolto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o consegnando le CU dei rapporti di lavoro precedenti.
I datori di lavoro provvedono al versamento dell’imposta sostitutiva utilizzando i codici tributo dedicati, tra cui il codice 1076 per il modello F24. È sempre garantita al lavoratore la facoltà di rinunciare alla tassazione agevolata tramite comunicazione scritta, opzione che può rivelarsi vantaggiosa per salvaguardare la capienza necessaria a sfruttare le detrazioni fiscali ordinarie. I lavoratori privi di sostituto d’imposta possono recuperare il beneficio direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.
Le nuove disposizioni sulle flat tax lavoro notturno e festivi si integrano con il regime agevolativo per gli incrementi legati ai incrementi retributivi per rinnovo CCNL, pur mantenendo binari applicativi distinti.