Impresa fallita con cessione dipendenti: è bancarotta fraudolenta

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26 Febbraio 2026, di Teresa Barone – PMI.it

La nozione di “beni” rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione comprende anche l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia aziendale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3233 del 26 gennaio 2026, affermando che la cessione priva di adeguato corrispettivo dei fattori produttivi essenziali può integrare la distrazione dell’intera azienda ai sensi dell’articolo 216 della legge fallimentare.

Definizione di beni nella Legge fallimentare

Secondo la Suprema Corte, nel concetto di “beni” richiamato dall’articolo 216 rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore e non soltanto quelli suscettibili di utilizzazione immediata. Anche i beni strumentali e persino quelli futuri. In questa prospettiva, avviamento, rapporti di lavoro e tecnologia costituiscono componenti economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di distrazione.

La Cassazione richiama un orientamento consolidato secondo cui la cessione di un ramo d’azienda in fallimento presuppone il trasferimento di un complesso organizzato di beni, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile. Se tale trasferimento avviene senza adeguata remunerazione e determina un depauperamento della società poi fallita, può configurarsi la condotta distrattiva.

La cessione dei dipendenti è condotta distrattiva

Nel caso esaminato, la società fallita aveva trasferito a una Spa i contratti di lavoro dei dipendenti altamente specializzati, insieme ad altri beni aziendali come computer e programmi informatici. Secondo i giudici, si trattava di cessione dell’intero valore economico aziendale in assenza di corrispettivo adeguato.

Oggetto della distrazione era il complesso aziendale nel suo valore produttivo, costituito dai lavoratori e dagli strumenti necessari all’esercizio dell’attività.

L’amministratore di fatto è responsabile

La sentenza affronta anche il profilo soggettivo, chiarendo che l’amministratore di fatto è gravato degli stessi obblighi dell’amministratore di diritto ai sensi dell’articolo 2639 del codice civile. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla norma penale, egli risponde delle condotte distrattive anche per omissione, in applicazione dell’articolo 40 del codice penale.

Il proscioglimento dall’imputazione di bancarotta documentale, riqualificata come semplice e dichiarata prescritta, non esclude quindi la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la quale è sufficiente il dolo generico.